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sabato 9 gennaio 2010

Servizi bancari e notizie economiche Art. 19

Controversie con la banca?
Adesso c’è l’arbitro bancario finanziario

Problemi con la tua banca per questioni legate alla gestione di conto corrente, bancomat o carta di credito? Dal 15 ottobre puoi gestire qualsiasi tipo di controversia attraverso il cosiddetto "arbitro bancario finanziario", un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale - cioè che non ricorre alla normale giustizia italiana - che ha preso il posto dell’ombudsman.
È stata la Banca d’Italia a istituire il nuovo sistema il giugno scorso e si tratta di una novità importante visto che gli intermediari finanziari devono sottostare al suo giudizio.
Il nuovo sistema coinvolge tutti gli intermediari:
• banche,
• intermediari finanziari,
• istituti di moneta elettronica,
• Poste italiane per l'attività di bancoposta.
Tutti i soggetti che svolgono attività bancaria nei confronti del pubblico sono, infatti, obbligati ad aderire a questa istituzione, accentrata presso la Banca d’Italia, che avrà il compito di decidere in merito alle contestazioni con procedure che garantiscano rapidità, economicità delle soluzioni ed effettività della tutela del cliente. Il ricorso all’Abf è gratuito per il cliente, a parte 20 euro di contributo per le spese.
In vigore da ottobre, fino a 100mila euro
L’Abf ha il compito di risolvere le controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Potranno essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario tutte le controversie che hanno come oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà purché:
• la richiesta del ricorrente non superi i 100.000 euro,
• riguardino operazioni svolte dopo il primo gennaio 2007. Da poco tempo sono stati nominati i componenti dei tre collegi di Abf creati in Italia, a Milano, Roma e Napoli, quindi il nuovo sistema può entrare in azione. Per ogni collegio, Bankitalia ha attribuito un presidente e due giudici, uno si occuperà delle controversie tra banca e consumatore, l’altro tra banca e professionisti/imprenditori. Oltre ai membri nominati dalla banca centrale faranno parte dell’organismo anche:
• un rappresentante delle associazioni dei clienti,
• un rappresentante degli intermediari finanziari. La competenza dei collegi dipende dal luogo di domicilio del cliente:
• Milano è competente per i ricorsi presentati da clienti domiciliati in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna;
• Roma in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna e clienti con domicilio in uno Stato estero;
• Napoli in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Come e quando presentare il ricorso
Prima di rivolgerti all’Abf devi presentare un formale reclamo (in forma scritta attraverso una raccomandata, un fax o una e-mail) nei confronti dell’intermediario. In caso di esito negativo o di mancata risposta entro 30 giorni, puoi avviare la procedura. Ma senza perdere troppo tempo: non è più possibile fare ricorso all’Abf se sono trascorsi oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
Il ricorso:
deve essere presentato utilizzando i moduli scaricabili dal sito dell’Abf e distribuiti anche dalle filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico;
• deve essere consegnato personalmente o inviato alla segreteria tecnica del collegio della zona di competenza oppure può essere consegnato personalmente o inviato a qualunque filiale Banca d’Italia;
• deve essere inviato in copia anche alla banca.
Tempi rapidi
Il collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui l’intermediario ha presentato le controdeduzioni. La decisione ti sarà comunicata entro 30 giorni e l’intermediario avrà altri 30 giorni per attuarla. Se non lo fa, sarà data pubblicità dell’inadempimento attraverso la pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia, di quello dell’Abf e su due quotidiani ad ampia tiratura, con i costi a carico dell’intermediario. Ricorda che comunque hai sempre la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria o di tentare la strada della conciliazione: il ricorso all’Abf nel primo caso è estinto e nel secondo è sospeso.

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